L'art 32 comma 1 Dlgs n.151 del 2001 sancisce il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro, nei modi e tempi previsti dalla stessa norma, per provvedere alla cura del bambino.
Nello specifico la suddetta norma sancisce quanto segue: 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
La norma in esame è una norma dalla finalità specifica. Essa, infatti, prevede il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro per un perido delimitato al fine di provvedere alle necessità della prole.
Tale diritto spetta al genitore inidpendentemente da quello che sia la posizione lavorativa dell'altro.
Il solo obbligo sancito a carico del lavoratore è quello del preavviso secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. Dinanzi alla richiesta del lavoratore il datore di lavoro non può fare altro che prendere atto, non può sindacare i motivi o il periodo.
Si osservi, inoltre, che il lavoratore durante il periodo di congedo percepisce una indennità calcolata in misura percentuale anticipata dal datore e poi a questo rimborsata dall'ente previdenziale.
Il bene tutelato dalla norma, il solo ed esclusivo scopo, è quello di garantire lo sviluppo affettivo e sociale del bambino. Per questo l'intento del legislatore, ha osservato la Suprema Corte, non era quello di consentire al genitore di astenersi dal lavoro per impiegare il tempo ad una migliore organizzazione della famiglia, ma solo ed esclusivamente per concentrarsi sul minore e sulle sue necessità.
Ne deriva che il lavoratore il quale eserciti tale diritto per finalità diverse, realizza un abuso sanzionabile.
In primo luogo perchè il lavoratore che abusi del diritto contravviene ai doveri di correttezza e buona fede contrattuali nei confronti del datore: quest'ultimo, infatti, è tenuto a riconoscere il congedo parentale senza nulla poter dire e, generalmente, lo riconosce perchè esso può essere utillizato per un unico scopo.
In secondo luogo egli percepisce illegittimamente l'indennità ex lege prevista.
Per i suddetti motivi la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale usava il tempo riconosciutogli a titolo di congedo parentale per lavorare nella pizzeria della moglie.
La corte ha osservato, infatti, che proprio la peculiarità del diritto escludeva qualsiasi possibilità di arbitrio da parte del lavoratore in oridne al suo esercizio e l'obbligo da parte del giudice di verificare le modalità di esercizio del diritto da parte del lavoratore.
Il giudice, una volta accertata l'ultronea attività svolta e dunque l'abuso da parte del lavoratore può e deve riconoscere la legittimità del licenziamento.
_____La norma in esame è una norma dalla finalità specifica. Essa, infatti, prevede il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro per un perido delimitato al fine di provvedere alle necessità della prole.
Tale diritto spetta al genitore inidpendentemente da quello che sia la posizione lavorativa dell'altro.
Il solo obbligo sancito a carico del lavoratore è quello del preavviso secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. Dinanzi alla richiesta del lavoratore il datore di lavoro non può fare altro che prendere atto, non può sindacare i motivi o il periodo.
Si osservi, inoltre, che il lavoratore durante il periodo di congedo percepisce una indennità calcolata in misura percentuale anticipata dal datore e poi a questo rimborsata dall'ente previdenziale.
Il bene tutelato dalla norma, il solo ed esclusivo scopo, è quello di garantire lo sviluppo affettivo e sociale del bambino. Per questo l'intento del legislatore, ha osservato la Suprema Corte, non era quello di consentire al genitore di astenersi dal lavoro per impiegare il tempo ad una migliore organizzazione della famiglia, ma solo ed esclusivamente per concentrarsi sul minore e sulle sue necessità.
Ne deriva che il lavoratore il quale eserciti tale diritto per finalità diverse, realizza un abuso sanzionabile.
In primo luogo perchè il lavoratore che abusi del diritto contravviene ai doveri di correttezza e buona fede contrattuali nei confronti del datore: quest'ultimo, infatti, è tenuto a riconoscere il congedo parentale senza nulla poter dire e, generalmente, lo riconosce perchè esso può essere utillizato per un unico scopo.
In secondo luogo egli percepisce illegittimamente l'indennità ex lege prevista.
Per i suddetti motivi la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale usava il tempo riconosciutogli a titolo di congedo parentale per lavorare nella pizzeria della moglie.
La corte ha osservato, infatti, che proprio la peculiarità del diritto escludeva qualsiasi possibilità di arbitrio da parte del lavoratore in oridne al suo esercizio e l'obbligo da parte del giudice di verificare le modalità di esercizio del diritto da parte del lavoratore.
Il giudice, una volta accertata l'ultronea attività svolta e dunque l'abuso da parte del lavoratore può e deve riconoscere la legittimità del licenziamento.
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