mercoledì 10 settembre 2008

LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Il proceso di globalizzazione cui oggi assistiamo, richiede alla moderna imprenditoria italiana di rivolgere le proprie attenzioni anche all’estero e di crearsi un background culturale di natura internazionale.

L’imprednitore italiano, infatti, sempre più spesso si trova ad intrattenere relazioni commerciali con partners stranieri ed a concludere con essi contratti che, se per l’imprenditore italiano sono semplicemente contratti, costituiscono in realtà veri e propri contratti internazionali.

Gli imprenditori tendono a sottovalutare l’importanza che riveste l’aspetto giuridico in relazione al buon esito dell’affare.

Non si può continuare a pensare che l’avvocato sia l’appendice delle relazioni commerciali. Egli rappresenta, invece, la pietra miliare dell’affare stesso.

Un buon contratto, infatti, preserva l’affare ed è funzionale al business.

CONTRATTO INTERNAZIONALE E NORMATIVA

Un contratto si dice internazionale quando una delle due parti risiede all’estero, ovvero ha la propria sede d’affari in un altro Stato.

Nell’ambito internazionale non esiste un modello normativo unitario che sia valido ed efficace per l’intero ambito transnazioanle.

In ambito comunitario ci sono stati alcuni interventi per materie specifiche quali diritto dei consumatori, agenzia, firma elettronica etc.

Particolarmente interessante in materia è la produzione di soft law ossia la raccolta di principi e regole sorte spontaneamente da parte di associazioni e istituzioni come, ad esempio, gli UNIDROIT.

La mancanza di una normativa unitaria, fa si che il contratto internazionale si caratterizzi per essere il più possibile self regulatory ed è per questo che in genere esso è un vero e prorio tomo.

TECNICHE DI REDAZIONE

Preliminarmente l’avvocato e l’imprenditore devono incontrarsi per definire il c.d. business pur pose, ossia l’oggetto e l’obbettivo del business.

In secondo luogo l’avvocato si deve porre una serie di domande al fine di addivenire ad una prima bozza di contratto.

Da quali norme è regolato il contratto?

Quale ricaduta ha sul contratto la legge applicabile?

Quali sono le norme imperative del paese dove la prestazione deve essere eseguita?

Come è previsto che siano risolte le controversie nascenti dal contratto?

Chi deciderà di tali controversie? Si può derogare la competenza giurisdizionale?

Quale ricaduta ha sul contratto la circostanza che è competente quel giudice?

Le obbligazioni delle parti sono determinate con chiarezza?

Vi sono clausole fra loro confliggenti?

Sono state rappresentate dettagliatamente le rappresentazioni dei fatti e le garanzie di ciascuna parte?

Sono stati previsti efficaci meccanismi di adeguamento del contratto nel corso della sua esecuzione?

Sono stati previsti meccanismi di soluzione dello stallo decisionale?

L’adempimento delle obbligazioni principali è effettivamente garantito?

Sono previste tutte le possibili vie di uscita al contratto?

Qual è la lingua del contratto?

Sono definite le rispettive obbligazioni principali ed accessorie senza dare nulla per scontato?

Il contratto realizza la massima equità?

Sono definite le responsabilità delle parti in caso di inadempimento?vi sono casi di limitazioni di responsabilità troppo onerose per una parte?

Una volta che si è risposto ad ognuna di queste domande si potrà passare alla stesura del contratto.

Il contratto internazionale, generalmente, è composta di una cover page nella quale si indica il titolo del contratto e l’indicazione delle parti, nonché il nome dell’estensore del testo.

Segue un preambolo nel quale si indica l’oggetto del contratto e gli obbiettivi delle parti. Esso aiuta a rendere meglio comprensibile il testo del contratto.

Si possono trovare, ma non sono la regola, le cosiddette definitions. Con esse si può esplicare cosa si intenda con un determinato termine, senza dover ogni volta ripetere il concetto. Esse rendono, dunque, più comprensibile il testo, ma soprattutto servono per una questione di praticità ed economia testuale.

Il vero corpo del contratto internazionale è costituito dalle clausole. Ogni clausola contiene l’obbligazione principale ed è seguita spesso da subclausole nelle quali si specificano le obbligazioni accessorie.

ALCUNE CLAUSOLE

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

È buona norma in un contratto internazionale, ma a mio parere anche in quello domestico, specificare in un’apposita clausola tutto quanto una delle due parti rappresenta all’altra e soprattutto garantisce.

In tal modo si può determinare il pagamento di una determinata somma di denaro qualora quanto detto o garantito non sia veritiero.

Valga, infatti, che il nostro concetto di penale non è riportabile in un contetso internazionale. Esse, ad esempio, non troverebbero accoglimento dinanzi alla Corte di giustizia inglese.

CLAUSOLA DEMINIMS

Con essa la parte tenuta al pagamento di una somma di denaro in caso di dichiarazioni mendaci, può limitare la sua responsabilità sancendo che nulla è dovuto nell’ipotesi in cui la falsa rappresentazioni non arrechi un danno rilevante.

CALUSOLA DI HARDSHIP

Ovviamente come per ogni rapporto contrattuale anche quello internazionale si scioglie per inadempimento di una delle due parti.

Tale clausola esonera da responsabilità l'inadempiente qualora l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

CLAUSOLA DI DEADLOCK

È una clausola che consente di superare una situazione di stallo tra soci quando questi non siano in grado di assumere una decisione e viene utilizzata soprattuto in caso di Joint venture societari.

CLAUSOLA BUY OUT/WAY OUT

Essa serve quale deterrente all’inadempiemnto. Si può ad esempio stabilire che in caso di inadmepiemnto la parte inadempiente ceda le sue quote azionarie all’altra.

LIQUIDATED DAMAGES

È una stimile ragionevole dei danni fatta ex ante dalle parti in caso di inadempimento.

RIGHT OF FIRST REFUSAL

È il dovere che una delle due parti ha di informare l’altra in caso di inziative, ovvero di chiedere all’altra un’opinione che in taluni casi può essere anche vincolante.

MISCELLANEA

Sotto tale sezione vengono raccolte delle clausole tipo la clausola di serverability (ossia la nullità di una clausola non inficia l’intero contratto. Prevdere sempre cosa succede se il contratto, senza quella clausola diviene monco); Notices (notifiche e comunicazioni); Amendaments (modifiche); Entire agreement( tra le parti vale solo il contratto e vengono poste nel nulla tutti i documenti precedentemente sottoscritti).

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Il problema fondamentale che ci si deve porre è quello di decidere quale legge regolerà il nostro contratto e quale giudice deciderà delle controversie da esse nascenti.

La prima domanda da porsi è se, scegliendo un giudice, la sentenza abbia poi la possibilità di essere eseguita.

Al riguardo valga quanto segue.

Il regolamento comunitario 44/01 ha sancito il riconoscimento delle sentenze straniere in italia e di quelle italiane all’estero.

In ambito comunitario, dunque, il riconoscimento delle sentenze sarà solo un riconoscimento formale: il giudice accerterà se si tratta di una delle materie previste dal regolamento, se è una sentenza esecutiva e se il giudice che lo ha emesso era competente.

Viene meno il procedimento di delibazione delle sentenze straniere sostituito, appunto, da un controllo formale.

Con i paesi terzi la sentenza potrà essere riconosciuta solo in presenza di accordi bilaterali.

Ciò significa che se il mio partner è residente in un paese della Comunità il problema non si pone, ma qualora dovesse essere di un Paese terzo occorrerà verificare se tra i paesi vi è un accordo bilaterale.

In mancanza scegliere sempre l’arbitrato. Ogni altra scelta sarebbe pericolosa e dannosa.

Per individuare la competenza il regolamento 44/01 ha determinato un foro generale, ove cioè il convenuto ha la sua sede; ed un foro speciale, ovvero il luogo di esecuzione della obbligazione principale.

Per alcune tipologie di contratti il regolamento individua l’obbligazione principale. Ad esempio per la compravendita l'obbligazione principale si esegue con la consegna della merce.

Ecco, dunque, che si può controllare anche indirettamente la scelta del giudice competente attraverso la scelta dei termini di resa che le parti fanno.

Di grande rilievo è la conoscenza, in materia, degli INCOTERMS.

Gli Incoterms regolano:

Obbligazioni derivanti dalla consegna in generale;

Obbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generale;

Responsabilità dei documenti di esportazione ed importazione e di trasporto;

Assunzione delle spese di imballaggio, controllo, verifica, marcatura delle merci, trasporto ed assicurazione.

Obbligazioni reciproche di avviso;

Assunzione spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci;

Trasferimento dei rischi di perdita o danni alle merci;

Prova da fornire quanto alla esecuzione del contratto.

Essi, invece, non regolano:

Luogo, moneta e dilazione di pagamento;

Trasferimento di proprietà;

Violazione del contratto;

Garanzie offerte dal venditore;

Lamentele del compratore;

Fatti o azioni.

VALIDE ALTERNATIVE ALLA GIURSIDIZIONE STATALE

Non sempre, dunque, è consigliabile scegliere la giurisdizione statale. Una valida alternativa ad essa sono gli ADR e l’arbitrato.

ADR è un acronimo che sta per Alternative Dispute Resolutions e fa riferimento a diverse tipologie quali la mediazione, il mini-trial, export determination

Esistono diversi organismi che offrono ottimi sistemi di mediazione e che hanno approntato proprie regole.

Va da sé che rimettersi ad un mediatore vuol dire conciliare la controversia secondo le regole del mediatore.

La mediazione ha un tempo brevissimo di risoluzione, 60 gg, bassi costi e consente di preservare la business relationship.

Diversamente l’arbitrato ha dei costi molto elevati e tempi non sempre brevissimi.

Attenzione, però, perché in alcuni casi la scelta dell’arbitrato è obbligatoria.

ACCORDI PRECONTRATTUALI

spesso il contratto è preceduto dallo scambio di tutta una seria di documenti variamente denominati: lettere di inetnti, memorandum of understanding o gentlman agreement.

Tali documenti hanno il solo scopo di documentare una trattativa e di individuare gli obbiettivi delle parti.

È possibile, attraverso di essi, fare anche un planning di quello che sarà l’iter contrattuale.

Attenzione. Spesso tali documenti celano vere e proprie obbligazioni alle quali le parti non si possono sottrarre.

È di fondamentale importanza, dunque, scrivere:

la presente lettera d’intenti ha il solo scopo definire i fatti su cui le parti concordano e le modalità con cui le trattative andranno avanti.

La presente lettera non è vincolante tra le parti.

Essa è vincolante per i seguenti punti:

Confidenciality (non rivelare informazioni)

Lock-out (esclusiva)

Break-up fees.

Quest’ultima clausola risponde un po’ al principio di buona fede nelle trattative.

Essa, infatti, individua quando la trattiva si ritiene interrota senza giustificato motivo e prevede il pagamento di un asomma di denaro.

La determinazione della somma in genere tiene conto degli esborsi che l’imprenditore ha effettuato sino a quel momento.

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

Preliminarmente l’avvocato convocherà in Studio l’imprenditore per definire gli obbiettivi dell’affare; per renderlo edotto di tutte le alternative possibili e per definire le utilità negoziali.

L’avvocato dovrà conoscere ogni singolo dettaglio e soprattutto avrà assunto ogni informazione necessaria a conoscere e prevedere l’avversario.

Sapere è potere!!!

Con il cliente definirà la bottom lines: essi cioè determineranno il punto in cui i costi euguagliano i ricavi e, dunque, rendono infruttuoso l’affare.

Cercheremo di non essere mai noi ad aprire la trattativa, ma qualora dovessimo esserlo non dimentichiamo di esagerare.

È provato, infatti, che l’accordo finale si colloca in un punto intermedio tra la richiesta di partura e la controproposta.

Se la controparte ha fatto una proposta superiore al 35% rispetto alle convergenze individuate in fase di preparazione, la vostra controproposta deve essere inferiore del 35%.

Attenzione a quello che dite ed a non cadere nella CONSISTENCY TRAP.

Essa consiste nel far ripetere all’altra parte una frase apparentemente innocua, ma che in realtà è in grado di comprometterla.

Non imporre mai le proprie idee, ma supportare ogni propria argomentazione coon una giustificazione.

Ancorate ogni idea a standard normativi risconosciuti come tali dalla controparte.

Non dire mai si, ma sempre si, ma. Inoltre non dire mai subito si, ma far capire alla controparte di accettare con sdegno. Fargli intendere di aver raggiunto il miglior risultato possibile.

Stabilte cosa è importante e che non conderete mai e cosa non lo è. In questo modo potrete far credere all’avevrsario di cedere su cose che per voi sembrano imprtanti. ILLUDETELO.

Trattare solo con il decision maker.

SPORCHI TRUCCHI

Scelta del territorio

Uso della minaccia

Concessioni tattiche

Bluff

Ultimatum

Prove di forza

Interruzione negoziale tattica

Spezzatino

spauracchio

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONTRATTAZIONE

1. Se non siete costretti non trattate

2. Preparatevi bene

3. Fate in modo che siano loro a fare il lavoro e non voi

4. Pugno di ferro in guanti di velluto

5. Divide et impera

6. Lasciatevi sempre dello spazio

7. Conservate la vostra integrità

8. Ascoltate invece di parlare

9. Mantenetevi in contatto con le loro aspettative

10. Rendete familiare la vostra poaizione

MODALITÀ DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE

Anche nel contratto internazionale vale il principio in virtù del quale un contratto si intende concluso quando alla proposta di un aparte segue l’accettazione dell’altra.

Generalemnete si dice che l’accettazione deve essere identica alla proposta. In caso contrario essa vale quale controproposta (mirror image rule).

La convenzione di Vienna ha mitigato la suddetta regola sancendo che anche l’accettazione divergente dalla proposta è valida alla conclusione del contratto, purchè non si tratti di modifiche sostanziali.

Ma spesso ciascuna delle parti vuole imporre la propria regola negoziale. Battle of forms.

La suddetta battaglia, per alcuni ordinamenti, viene vinta da chi per ultimo ha inviato il proprio documento negoziale.

Ad ogni buon conto è sempre meglio negoziare.


martedì 2 settembre 2008

L'ABUSO DEL DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO

L'art 32 comma 1 Dlgs n.151 del 2001 sancisce il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro, nei modi e tempi previsti dalla stessa norma, per provvedere alla cura del bambino.
Nello specifico la suddetta norma sancisce quanto segue: 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
La norma in esame è una norma dalla finalità specifica. Essa, infatti, prevede il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro per un perido delimitato al fine di provvedere alle necessità della prole.
Tale diritto spetta al genitore inidpendentemente da quello che sia la posizione lavorativa dell'altro.
Il solo obbligo sancito a carico del lavoratore è quello del preavviso secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. Dinanzi alla richiesta del lavoratore il datore di lavoro non può fare altro che prendere atto, non può sindacare i motivi o il periodo.
Si osservi, inoltre, che il lavoratore durante il periodo di congedo percepisce una indennità calcolata in misura percentuale anticipata dal datore e poi a questo rimborsata dall'ente previdenziale.
Il bene tutelato dalla norma, il solo ed esclusivo scopo, è quello di garantire lo sviluppo affettivo e sociale del bambino. Per questo l'intento del legislatore, ha osservato la Suprema Corte, non era quello di consentire al genitore di astenersi dal lavoro per impiegare il tempo ad una migliore organizzazione della famiglia, ma solo ed esclusivamente per concentrarsi sul minore e sulle sue necessità.
Ne deriva che il lavoratore il quale eserciti tale diritto per finalità diverse, realizza un abuso sanzionabile.
In primo luogo perchè il lavoratore che abusi del diritto contravviene ai doveri di correttezza e buona fede contrattuali nei confronti del datore: quest'ultimo, infatti, è tenuto a riconoscere il congedo parentale senza nulla poter dire e, generalmente, lo riconosce perchè esso può essere utillizato per un unico scopo.
In secondo luogo egli percepisce illegittimamente l'indennità ex lege prevista.
Per i suddetti motivi la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale usava il tempo riconosciutogli a titolo di congedo parentale per lavorare nella pizzeria della moglie.
La corte ha osservato, infatti, che proprio la peculiarità del diritto escludeva qualsiasi possibilità di arbitrio da parte del lavoratore in oridne al suo esercizio e l'obbligo da parte del giudice di verificare le modalità di esercizio del diritto da parte del lavoratore.
Il giudice, una volta accertata l'ultronea attività svolta e dunque l'abuso da parte del lavoratore può e deve riconoscere la legittimità del licenziamento.
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cf Guida al Dirtto n.27 del 05/07/08

giovedì 28 agosto 2008

DANNO DA VACANZA ROVINATA

Il danno da vacanza rovinata ha la sua fonte normativa nella Convenzione di Bruxelles, ratificata con Legge 1084\77, relativa ai contratti di viaggio internazionale che sancisce il diritto del viaggiatore ad essere risarcito di qualunque pregiudizio subito durante il viaggio e la Direttiva 90\314\CEE, attuata con Legge 11\95, relativa alla vendita dei pacchetti tutto compreso.
Ovviamente le suddette normative individuano nello specifico la tipologia di danno subita dal consumatore ed il relativo diritto, ma esse devono essere collegate ed integrate con i più generali principi sanciti nel nostro ordinamento dall'art 2043 c.c. (in virtù del quale chiunque abbia subito un danno ingiusto a diritto ad essere risarcito) e 2059 c.c. (in virtù del quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti da Legge).
La natura del danno da vacanza rovinata, secondo il più diffuso orientamento dottrinale, è contrattuale.
Il consumatore, infatti, sottoscrive con il tour operator un contratto in virtù del quale egli acquisisce determinati diritti.
Il danno da vacanza rovinata prevde due ipotesi di risarcimento:
  1. il risarcimento patrimoniale in quanto tale e, quindi, il rimborso di tutte le spese effettuate;
  2. il danno morale (risarcibile ex art 2059 c.c. perchè previsto dalla normativa comuniatria sopra citata) che consiste nella disillusione delle mie aspettattive.
Qual'è la procedura da avviare ed intraprendere per ottenere il risarcimento?
Preliminarmente è d'obbligo sottolineare che qualsiasi disagio e\o danno patito in corso di vacanza deve essere prontamente denunciato al tour operator telefonicamente e rilevato all'assistente in loco.
Infatti la prima ipotesi è che l'assitente o il tour operator cerchino una soluzione alternativa immediatamente.
Si osservi che spesso, una volta inoltrata la procedura di richiesta di risarciemnto danno, il tour operator verificherà che tutte le eccezioni siano state sollevate già in loco e che n on vi siano difformità tra quanto già deninciato e quanto eccepito formalmente.
Una volta rientrato dal viaggio il consumatore ha 10 giorni lavorativi, che si computano dalla data di rientro, per inviare la propria richiesta di risarcimento danni.
La lettera deve essere inviata nella forma della raccomandata a\r presso la sede legale ovvero il servizio reclami. E' buona norma allegare alla lettera ogni documento utile a provare e dimostrare il danno subito come, ad esempio, fotografie; scontrini; certificati medici in caso di danni fisici; etc.
Generalmente il tour operator, anche per salvaguardare il proprio buon nome, farà una proposta transattiva. Qualora tale proposta non dovesse essere soddisfacente, ovvero nessuna risposta dovesse arrivare, è sempre possibile instaurare un'azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace.
Qualora siano decorsi i 10 giorni per inoltrare la richiesta di risarciemnto è sempre possibile esperire l'azione risarcitoria entro un anno dalla data di rientro.

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

Sezione IV Civile

Sentenza n. 1617/03 del 19.05.2003

Giudice Unico Dott. Piero Calabrò

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.11.2001 e rinotificato in data 13.5.2002 B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la BL spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza

dell’inadempimento contrattuale della società convenuta alle obbligazioni nascenti dalla vendita di un viaggio-vacanza.

Deduceva l’attrice:

-che in data 13.7.2001 ebbe a prenotare, presso l’agenzia BL di C., un pacchetto turistico “all inclusive” per quattro persone, avente ad oggetto viaggio e soggiorno a Djerba, Hotel Nereides, Tour Operator.

-che, con successivo foglie notizie datato 16.7.2001, le era stato comunicato che il volo di andata Bergamo/Djerba del 6.8.2001 sarebbe partito alle ore 20,30;

-che il giorno 3.8.2001, recatasi in agenzia unitamente al proprio marito, ebbe ad ottenere la conferma dell’orario di partenza del volo dal personale dipendente dell’agenzia in quel momento presente;

-che il giorno 6.8.2001, recatasi in aeroporto alle ore 18,30 unitamente al marito ed ai due figli minori, ebbe inopinatamente ad apprendere dagli operatori di banco che l’areomobile per Djerba era partito ad ore 10,30 e che tale variazione era stata tempestivamente comunicata a BL con fax datato 31.7.2001, contestualmente rammostratole;

-che contattata immediatamente a mezzo telefono l’agenzia di C. di BL e non ottenuto nessun positivo riscontro, per il tramite del personale del Tour Operator ebbe a prenotare un altro volo in partenza da Milano Malpensa ad ore 22,30 sborsando l’importo complessivo di Lire 1.200.000 per i biglietti “one way”;

-che in forza di ciò ebbe a subire oltre all’esborso aggiuntivo anzidetto, spese per il trasferimento a Malpensa e ritorno, disagi per la sistemazione a Djerba in un albergo diverso da quello previsto, nonché danni per la perdita di un giorno di vacanza e pregiudizi da c.d. “vacanza rovinata”;

-che BL spa ebbe ad offrire, a ristoro dei danni anzidetti, la esigua somma di lire 1.300.000, ovviamente non accettata;

-che, pertanto si rendeva necessario il ricorso all’azione giudiziale.

Ritualmente costituitasi in giudizio, parte convenuta contestava in fatto e diritto l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.

Eccepiva in particolare:

-che la variazione dell'orario di partenza era stata tempestivamente comunicata alla B.;

-che, in ogni caso, i danni richiesti dovevano considerarsi come eccessivi, con particolare riferimento soprattutto ai lamentati e non dovuti pregiudizi non patrimoniali.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, compiutamente trattato ed istruito il processo e precisate, come in epigrafe le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ai sensi dell’art,50terCPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché è pacifico (capitolo di prova n.5 di parte convenuta) e documentato (doc.5 fàsc,parte attrice) che già prima del 3.8.2001 BL spa era a conoscenza della anticipazione dell'orario del volo alla tarda mattinata del giorno 6.8.2001, non v’è dubbio che la mancata puntuale comunicazione alla B. di tale essenziale circostanza integri gli estremi deIl’inadempimento contrattuale, sia ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, sia in applicazione della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della Convenzione di Bruxelles in data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giurìdico con Legge n, 1084/77).

All’inadempimento contrattuale, come sopra accertato, consegue la condanna di BL spa al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice, da liquidarsi secondo i criteri dettati, innanzitutto, dall’art. 1223 del codice civile.

La B. ha dimostrato, nel processo, di aver subito i seguenti esborsi e pregiudizi:

-€ 619,75 pari a lire 1.200.000 per l'acquisto di nuovi biglietti di sola andata o"oneway"(docc,6);

La domanda attrice è fondata e va accolta (entro i limiti dì cui appresso).

E' pacifico e documentato m giudizio (doc.1. fasc.attrice) che tra B. e BL spa sia stato stipulato in data 13.7.2001 un contratto avente ad oggetto un viaggio con soggiorno a Djerba per quattro persone (due adulti + due bambini), con partenza a mezzo aereo dall'aeroporto di Bergamo, per il prezzo complessivo di lire 5.900.500.

Che la B. sia stata l’unica contraente è dimostrato non solo dal tenore letterale della scrittura negoziale prodotta sub doc.n.1 e datata 13.7.2001 (laddove è indicato il solo nominativo della B. ed è prevista la sua "responsabilità diretta e personale", anche a nome degli altri soggetti partecipanti, per il "pagamento dell’intero corrispettivo di tutti i pacche tti/servizi prenotati ma pure dalle dichiarazioni rese dalla teste NM ( "il contratto venne firmato solo dalla sig.ra B.").

Dunque, l'attrice appare pienamente legittimata ad agire in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti al lamentato inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale da parte della sodata convenuta.

Peraltro, poiché la B. ha agito esclusivamente m proprio, non potrà considerarsi legittimata anche alla richiesta dei danni non patrimoniali eventualmente sofferti dagli altri soggetti (marito e figli minori) partecipanti al viaggio/soggiomo, che non sono parti attrici del presente giudizio.

Ciò premesso, reputa il Tribunale che, nel merito, la B. abbia fornito prova convincente dell'inadempimento o, comunque, del certo non esatto adempimento contrattuale posto in essere da BL spa in occasione della partenza del volo, prenotato dall'attrice, da Bergamo con destinazione Djerba.

Con foglio notizie in data 16.7.2001(doc 3 fasc.attrice) BL Spa ebbe a comunicare alla B. che il volo in questione era previsto per le ore 20,30 del giorno 6.8.2001 e "onde evitare spiacevoli disguidi ebbe a "pregare" la cliente di contattare l'agenzia "48 ore prima della partenza per la riconferma degli orari dei voli speciali ".

Il teste G. (pienamente legittimato a deporre, in quanto non stipulante il contratto de quo) ha riferito che il giorno 3.8.2001 egli ebbe ad accompagnare l’attrice presso l'agenzia BL di C., ove una impiegata di nome M. ebbe a confermare l'orario del volo in partenza da Bergamo, così come inizialmente comunicato.

Non appare credibile, sul punto, la contraria deposizione resa dalla teste P.S. (impiegata presso l'agenzia BL. di C.)» che ha negato la visita in agenzia dei coniugi B.-G., in quanto palesemente contraddetta dalla deposizione resa dalla teste NM (anch'essa impiegata presso la suddetta agenzia), laddove quest'ultima ha invece riferito che "il giorno 3.8.2001 i sigg. B.eG. non parlarono con me ma con la ma collega S ".

Non solo, ma non avendo le predette testi confermato la circostanza, dedotta dalla società convenuta, della pretesa consegna il giorno 3.8.2001 all’attrice di "copia della comunicazione di variazione dei dati operativi del volo dì partenza" , deve reputarsi come veritiera e dimostrata in giudizio l’affermazione della B. di aver ricevuto, invece, proprio la conferma dell’operativo originario (ore 20.30) del volo in partenza da Bergamo.

Tale conclusione rende ultronea ogni disquisizione sulla pretesa comunicazione telefonica, che sarebbe stata effettata alla B. il precedente giorno 1.8.2001 in relazione al cambiamento dell'operativo del volo: tale circostanza, peraltro, non può neppure ritenersi convenientemente e convincentemente dimostrata ( la teste P. S. ha dichiarato di non essere stata presente in agenzia al momento della presunta telefonata, mentre la teste N. M.appare ictu oculi scarsamente attendibile nel riferire un fatto che potrebbe esserle imputato quale negligente adempimento alle mansioni svolte presso l’agenzia di C., della società convenuta).

-€ 20,66 pari a lire 40.000 equitativamente liquidate per spese di carburante necessarie al raggiungimento dell'aeroporto di Malpensa;

-€ 118.79 pari a lire 230.000 per il trasporto in taxi da Bergamo a Malpensa ai fini del recupero della propria autovettura (doc.7);

-€ 222.08 pari a lire 430.000 equitativamente liquidate, in relazione al prezzo complessivo del viaggio/soggiorno, per il mancato godimento della giornata di vacanze del 6.8.2001.

Quanto, invece, al danno da c.d. "emotional distress” o più' semplicemente da c.d. "vacanza rovinata", ribadita la legittimazione della B. a richiederlo solamente in proprio (non avendo agito in giudizio anche per gli altri partecipanti al viaggio), deve premettersi che, nel contesto delle dispute dottrinarie e giurisprudenziali in materia, questo giudicante ritiene dubbia e comunque non necessaria la collocazione di un simile pregiudizio nell'alveo del danno non patrimoniale disciplinato dall’art.2059 CC,

Al contrario, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita, a parere di chi scrive, piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall’ inadempimento dell'operatore turistico (art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970).

Ciò detto, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, dei disagi e del ridotto godimento della vacanza, testimoniato dal materiale probatorio acquisito al processo, può essere equitativamente liquidata alla B., a titolo di ristoro del danno da "vacanza (parzialmente) rovinala", l'ulteriore somma di € 1,000,00.

La società convenuta va, pertanto, condannata al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice nella complessiva misura di € 1,981,28 ( € 1.000,00 + 619,75 + 20,66 + 118,79 + 222,08), oltre agli interessi legali dalla messa in mora (lett.2L 8.2001, doc.S fasc.B.) al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta in ragione della metà e si liquidano come da dispositivo, previa declaratoria di compensazione inter partes della rimanente metà (atteso raccoglimento solo parziale delle pretese risarcitorie dell'attrice).

La presente sentenza va,ex lege.munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art.282 CPC.

p.q.m.

Il Tribunale, defìnitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 12.11.2001 e rinotìficato in data 13.5.2002 da B. nei confronti di BL spa, così provvede:

1)condanna BL spa al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di B., della complessiva somma di € 1.981,28 oltre agli interessi legali dal 21.8.2001 al saldo;

2)la condanna altresì al pagamento della metà delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidata in € 1.500,58 (di cui € 275,24 per esborsi, € 500,18 per diritti e € 725,16 per onorari), oltre a spese generali IVA e CPA come per legge, dichiarando inter partes compensata la rimanente metà;

3)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

IL GIUDICE UNICO/ESTENSORE

(dott. Piero Calabrò)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Sesta Sezione)

12 marzo 2002

SENTENZA

"Direttiva 90/314/CEE - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso"

nel procedimento C-168/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Linz (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

il Sig.**************

e

TUI Deutschland GmbH & Co. KG,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158, pag. 59),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: A. Tizzano

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.na Leitner, dall'avv. W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt;

- per la TUI Deutschland GmbH & Co. KG, dall'avv. P. Lechenauer, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;

- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente,

Vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della TUI Deutschland GmbH & Co. KG, del governo finlandese e della Commissione, all'udienza del 14 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1.Con ordinanza 6 aprile 2000, pervenuta in cancelleria l'8 maggio successivo, il Landgericht Linz ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158, pag. 59; in prosieguo: la "direttiva").

2.Tale questione è stata sollevata nell'ambito della controversia che oppone la sig.na Leitner alla TUI Deutschland GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "TUI") riguardo al risarcimento del danno morale subito nel corso di un viaggio "tutto compreso".

Normativa comunitaria

3.La direttiva enuncia al suo secondo 'considerando "che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti servizi tutto compreso, esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri". Essa dichiara al terzo 'considerando "che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro".

4.Ai sensi dell'ottavo e nono 'considerando della direttiva, "le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro" e "tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro".

5.L'art. 1 della direttiva prevede che essa "ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici tutto compreso venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità".

6.L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva dispone:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.
2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi (...).
(...)Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.
per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale".

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

7.La famiglia della sig.na Leitner (nata il 7 luglio 1987) acquistava presso la TUI un viaggio (con soggiorno) "tutto compreso" presso il club Robinson "Pamfiliya" a Side, in Turchia (in prosieguo: il "club"), per il periodo compreso tra il 4 luglio e il 18 luglio 1997.

8.La sig.na Leitner raggiungeva la destinazione con i suoi genitori il 4 luglio 1997. La famiglia trascorreva l'intero soggiorno presso il club e vi consumava tutti i pasti. Circa otto giorni dopo l'inizio del soggiorno la sig.na Leitner accusava sintomi di un'intossicazione da salmonella. Tale intossicazione era imputabile alle vivande servite nel club. La malattia, che continuava dopo la fine del soggiorno, si manifestava con accessi di febbre per più giorni, problemi circolatori, diarrea e vomito assieme a stati di ansietà. I genitori dovevano assistere la sig.na Leitner fino al termine del soggiorno. Molti altri clienti del club si erano ammalati, presentando gli stessi sintomi.

9.Circa due o tre settimane dopo la fine del soggiorno la sig.na Leitner inviava alla TUI una lettera di rimostranze relativa alla malattia in tal modo contratta. Dato che tale lettera rimaneva senza riscontro, il 20 luglio 1998 la sig.na Leitner, rappresentata dai genitori, intentava un'azione di risarcimento danni per l'importo di ATS 25 000.

10.Il giudice di primo grado riconosceva alla sig.na Leitner solo un importo di ATS 13 000 per le sofferenze fisiche ("Schmerzensgeld") causate dall'intossicazione alimentare e respingeva la domanda eccedente tale importo fondata sul risarcimento del danno morale per il mancato godimento della vacanza ("entgangene Urlaubsfreude").Tale giudice dichiarava su questo punto che, anche se le sensazioni spiacevoli e le impressioni negative provocate dalla delusione sono da qualificare come danni morali in base al diritto austriaco, esse non possono formare oggetto di indennizzo, poiché nessuna legge austriaca prevede espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura.

11.Il Landgericht Linz, adito in appello, condivide il punto di vista del giudice di primo grado per quanto riguarda il diritto austriaco, ma ritiene che l'applicazione dell'art. 5 della direttiva potrebbe condurre ad una diversa soluzione. In tale contesto, il Landgericht cita la sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhoutte International Schmied (Racc. pag. I-4799, punto 36), in cui la Corte ha dichiarato che, anche se una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, un giudice nazionale nell'applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito.

12.Il giudice di rinvio osserva inoltre che il legislatore tedesco ha adottato una disciplina espressa relativa all'indennizzo del danno morale in caso di viaggio fallito o gravemente pregiudicato e che i tribunali tedeschi riconoscono effettivamente tale indennizzo.

13.Ritenendo che la formulazione dell'art. 5 della direttiva non fosse sufficientemente precisa per consentire di trarne una conclusione certa per quanto riguarda il danno morale, il Landgericht Linz decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto l'indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali".

Sulla questione pregiudiziale

14.Con la sua questione il giudice di rinvio chiede se l'art. 5 della direttiva debba essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".

Argomenti delle parti

15.La sig.na Leitner rileva che dal terzo 'considerando della direttiva risulta che gli operatori devono avere la possibilità di proporre in tutti gli Stati membri viaggi a condizioni identiche. L'art. 5, n. 2, quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare contrattualmente la responsabilità che sorge in caso di danno morale derivantedall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso". Tale disposizione comporterebbe che in linea di principio, ai sensi della direttiva, il danno morale debba essere risarcito.

16.La TUI nonché i governi austriaco, francese e finlandese sono d'accordo, sostanzialmente, nell'affermare che l'armonizzazione delle normative nazionali effettuata dalla direttiva consiste nel definire un semplice livello minimo di tutela per i consumatori che acquistano viaggi "tutto compreso". Di conseguenza tutto quel che non è espressamente regolato dalla direttiva in tale materia, ed in particolare il tipo di danno coperto, resterebbe di competenza dei legislatori nazionali. La direttiva si limiterebbe a stabilire un complesso di regole comuni essenziali riguardanti il contenuto, la conclusione e l'esecuzione del contratto di viaggio "tutto compreso" senza disciplinarne tutti gli aspetti, in particolare in materia di responsabilità civile. In tal modo l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno morale non potrebbe essere desunta dalla mancanza nella direttiva di un'espressa indicazione a tal riguardo.

17.Il governo belga sostiene che l'impiego generalizzato e senza limitazioni del termine "danni" all'art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva comporta che ne sia data l'interpretazione più ampia, in modo tale che ogni tipo di danno dovrebbe in linea di principio venir coperto in forza della normativa che traspone la direttiva. Negli Stati membri che riconoscono la responsabilità per danno morale in forza del diritto comune la direttiva attribuirebbe la facoltà di porvi un limite secondo determinati criteri. Negli Stati membri in cui la responsabilità per danno morale è subordinata all'esistenza di un'espressa disposizione in tal senso, la mancanza di una siffatta disposizione andrebbe considerata tale da impedire del tutto il risarcimento del danno morale, il che sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva.

18.La Commissione rileva, innanzitutto, che il termine "danni" è usato dalla direttiva senza la minima limitazione mentre, precisamente nel settore dei viaggi turistici si devono spesso segnalare danni diversi da quelli corporali. Essa osserva poi che una responsabilità per danno morale è riconosciuta nella maggior parte degli Stati membri, al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche, tradizionalmente previsto da tutti gli ordinamenti giuridici, ancorché varino i particolari relativi all'ampiezza e alle condizioni di esistenza di tale responsabilità. Tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero infine un'importanza sempre maggiore alle vacanze annuali. Ciò posto, essa sostiene che non è possibile dare un'interpretazione restrittiva della nozione generale di danno usata dalla direttiva ed escluderne per principio il danno morale.

Giudizio della Corte

19.Si deve ricordare che l'art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'organizzatore di viaggi risarcisca "i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto".

20.A tale riguardo va rilevato che dal secondo e terzo 'considerando della direttiva risulta che essa ha per scopo, in particolare, l'eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi "tutto compreso" e atte a generare distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri.

21.Orbene, è pacifico che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle distorsioni di concorrenza notevoli, tenuto conto del fatto che, come osservato dalla Commissione, si rilevano frequentemente danni morali in tale settore.

22.Si deve inoltre rilevare che la direttiva, e più particolarmente il suo art. 5, mira a offrire una tutela ai consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha per gli stessi un'importanza particolare.

23.E' alla luce di tali considerazioni che si deve interpretare l'art. 5 della direttiva. Se quest'articolo si limita, nel suo n. 2, primo comma, a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo, al suo n. 2, quarto comma, la facoltà per gli Stati membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali, l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale.

24.Si deve perciò risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 5 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".

Sulle spese

25.Le spese sostenute dai governi austriaco, belga, francese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht Linz con ordinanza 6 aprile 2000 dichiara:

L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".

Colneric

Gulmann

Puissochet

Skouris

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione facente funzioni

R. Grass

F. Macken

G.d.P. Bari 21 aprile 1999 (arch. civ. 1999, p. 876) La clausola generale di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. non tutela solamente il lucro cessante ed il danno emergente, ma anche limitazioni, disagio e sacrifici conseguenti all’altrui illecito. (Fattispecie nella quale, con riferimento ad un viaggio turistico organizzato, il giudicante ha ritenuto risarcibili ex art. 2043 c.c. non quale danno morale, i disagi subiti dagli attori in termini di reperimento di altra idonea sistemazione in luogo di quella prenotata e risultata chiusa, con conseguente turbamento delle vacanze). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059).